Art. 1) Denominazione
E’ costituita, nel rispetto delle vigenti normative, con sede legale a Roma in Via Enrico dal Pozzo 6 , una libera Associazione Culturale, a carattere nazionale denominata “Ohashiatsu Federation of Europe” per brevità detta anche O.F.E.
Art. 2) Finalità sociali
Fermo restando il carattere esclusivamente culturale dell’Associazione che non ha scopo di lucro, le finalità dell’associazione sono: L’insegnamento, divulgazione e diffusione del Programma Ohashiatsu (programma elaborato dall’Ohashi Institute di New York – USA) attraverso l’organizzazione di corsi, stages residenziali, seminari, convegni, congressi, conferenze ed in tutte le altre forme divulgative. Tale attività può essere rivolta anche a non soci nell’ambito di corsi, stages, seminari amatoriali e professionali gestiti dall’associazione da sola o in collaborazione, e/o con il finanziamento di enti pubblici e/o privati, altre scuole e/o altri enti di formazione professionale nel rispetto delle norme vigenti in campo tributario. La divulgazione di quanto sopra anche attraverso stampati, libri, riviste, videocassette, siti e portali Internet, ogni forma di promozione e qualsiasi tipo di mass-media.. L’aggiornamento e la ricerca per il perfezionamento ed il superamento della tecnica attraverso lo studio comune, il confronto, l’elaborazione collettiva per elevare continuamente la dimensione professionale, umana e spirituale dei soci. Nell’ambito delle finalità sopra descritte, l’Associazione può promuovere raccolte pubbliche di fondi, da effettuarsi occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di qualsiasi valore o di servizi ai sovventori. L’associazione sarà libera di accettare contributi e liberalità erogati sotto qualsiasi forma da persone fisiche, società, enti, consorzi ed associazioni in genere. La Ohashiatsu Federation of Europe intende promuovere, in collaborazione con gli altri operatori, gruppi, associazioni e centri che operano nel medesimo settore, enti che organizzino tutti coloro che praticano le tecniche affini con serietà, professionalità e spirito di ricerca sia per promuoverne il progresso tecnico e umano, sia per favorire la formazione ed il buon funzionamento di strutture di rappresentanza che tutelino la categoria.
Art. 3 Soci:
Possono far parte dell’Associazione tutti i COI (Certified Ohashiatsu Instructor) e COC (Certified Ohashiatsu Consultant), coloro che avendo terminato l’iter formativo hanno stipulato un accordo con l’Ohashi Institute di NY – Ente No Profit - e sono autorizzati dallo stesso all’uso del marchio registrato ‘Ohashiatsu’. Tutti i soci hanno diritto pieno di voto e sono obbligati in ugual misura all’obbligo del pagamento delle quote associative, fatta eccezione per i Soci Onorari i quali non sono tenuti al versamento delle quote sia né hanno diritto di voto, ma solo di esprimere pareri consultivi.
I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Fondatori – sono coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo oppure hanno presentato la domanda di ammissione entro i 60 (sessanta) giorni dalla data dell’atto costitutivo;
b) Ordinari – sono coloro i quali partecipano in maniera continuativa alla vita dell’Associazione;
c) Onorari – sono coloro i quali per meriti acquisiti nello svolgimento della professione o per meriti scientifici vengono insigniti di tale titolo e vengono chiamati a far parte dell’Associazione per attribuire alla stessa prestigio e risonanza sociale e scientifica.
I Soci devono manifestare esplicitamente la loro volontà di far parte dell’Associazione facendone richiesta scritta con contestuale versamento della quota.
Art. 4) Studenti e Diplomati.
Gli studenti e i Diplomati del Programma Ohashiatsu, che non partecipano all’Associazione, che intendono diventarne Soci e che non abbiano ancora terminato il loro iter formativo (e che quindi non possono ottenere l’iscrizione all’Associazione), saranno annotati in apposito Libro in attesa di acquisire i titoli per l’iscrizione quale Socio. L’annotazione nel registro verrà effettuata previa domanda scritta completa di tutti i dati richiesti e il versamento del contributo. L’annotazione nel registro e il versamento del contributo comporta la possibilità di partecipare a tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento dell’Associazione ed a riceverne le pubblicazioni.
Art. 5) Obblighi dei Soci:
Ogni iscritto è tenuto:
a) ad osservare le norme del presente statuto;
b) ad uniformarsi alle deliberazioni di carattere etico, professionale, ed economico assunte dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
c) ad accettare ed osservare il Codice di Autodisciplina professionale approvato dall’Assemblea;
d) curare il continuo aggiornamento professionale anche partecipando alle iniziative specifiche promosse dalla Federazione e dall’Ohashi Institute di New York.
Art. 6) Quote associative.
Ogni iscritto dovrà versare la quota associative nella misura determinata annualmente dal Consiglio Direttivo, nonché le contribuzioni integrative che il Consiglio Direttivo sia autorizzato dall’Assemblea a stabilire.
Art. 7) Provvedimenti disciplinari
Qualora l’iscritto venga meno agli obblighi sopra indicati sarà sottoposto a provvedimento disciplinare su segnalazione del Consiglio Direttivo o di altro Socio al Collegio dei Probiviri che, in caso di accertamento della violazione, ne delibererà la censura, la sospensione temporanea o, in presenza di recidiva o di violazioni molto gravi, ne proporrà l’espulsione all’Assemblea.
Art. 8) Espulsione
L’espulsione può essere altresì dichiarata nei confronti dei Soci che si trovino in condizioni di incompatibilità con le norme che determinano i requisiti di appartenenza all’Associazione su richiesta del Collegio dei Probiviri all’Assemblea.
Art. 9) Perdita della qualità di Socio.
Si decade dalla qualità di Socio dell’associazione :
a) dimissioni o recesso
b) interruzione del rapporto con l’Ohashi Institute di NY ;
c) mancato versamento entro il termine fissato del contributo associativo, ove previsto;
d) espulsione. La deliberazione avverrà in sede di Assemblea dei Soci.
Art. 10) Recesso
Il mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti, è considerato manifestazione di volontà di recesso volontario ed è efficace decorsi sei mesi dal decorso dell’ultimo sollecito inviato al socio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 11) Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente
d) Il Collegio dei Probiviri;
e) Il collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 12) Convocazione, costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
Le Assemblee, che potranno anche tenersi in luogo diverso da quello della sede sociale, sono convocate dal Presidente ogni qualvolta vi siano materie da sottoporre alle deci-sioni dell’assemblea dei Soci. Ogni anno, comunque, entro non oltre sei mesi dalla fine dell’anno sociale, deve essere convocata una Assemblea ordinaria nel corso della quale dovranno essere sottoposti all’esame e alla delibera dei Soci:
a) il rendiconto o bilancio (nelle sue parti di Stato Patrimoniale e Conto Economico) a consuntivo dell’anno precedente;
b) il bilancio preventivo dell’anno corrente;
c) la Relazione Annuale del Presidente sulla attività associativa; sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;
d) la relazione del Collegio dei Revisori se esistente;
e) gli altri argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea Ordinaria dei Soci deve essere convocata dal Presidente entro un mese su richiesta scritta di almeno la metà del Consiglio Direttivo oppure almeno un terzo dei Soci aventi diritto. Può essere convocata anche dal Collegio dei revisori. Qualora il Pre-sidente non provveda alla convocazione entro il termine sopraindicato, chi ha formulato la richiesta potrà provvedervi validamente. Le Assemblee sono convocate per lettera da recapitarsi ai Soci al domicilio risultante dal Libro dei Soci entro e non oltre dieci giorni prima della data dell’assemblea. Nella convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno, e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare, nonché, eventualmente, il luogo, il giorno e l’ora per l’adunanza di seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea i Soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, o da persona da lui indicata, e nomina un Segretario, che provvederà alla redazione del verbale sul Libro delle Assemblee. Nel processo verbale dell’assemblea devono risultare annotati:
a) la descrizione dello svolgimento dei lavori dell’assemblea;
b) il riassunto degli argomenti discussi
c) le delibere sottoposte a votazione con indicazione dei voti espressi
d) le dichiarazioni, succintamente, di cui venga espressamente richiesta l’annotazione con indicazione del nome del richiedente;
e) quant’altro il Segretario, su consenso del Presidente, ritenga opportuno annotare.
Le delibere sia dell’Assemblea ordinaria che dell’Assemblea straordinaria, si intendono validamente assunte ed approvate qualora ottengano i voti favorevoli della maggioranza dei Soci intervenuti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima con-vocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli inter-venuti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice, salvo per le materie che comportino modifiche statutarie o la messa in liquidazione dell’Associazione.
Ogni Socio intervenuto ha diritto ad un voto. Poiché l’Associazione ha carattere na-zionale, nel rispetto del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato,ogni Socio può esprimere il proprio voto anche mediante delega da conferire ad al-tro Socio. Ogni Socio può presentare solo una delega. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese per alzata di mano, salvo diversa forma proposta dal Presidente o deliberata dall’Assemblea stessa. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea è l’organo deliberativo dell’Associazione ed assolve alle seguenti funzioni:
a) decide le linee generali della politica associativa;
b) formula ed approva il Codice di Autodisciplina professionale;
c) elegge il Presidente dell’Associazione, il Consiglio Direttivo fissandone il numero dei membri, il Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei Conti; la durata delle cariche è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, in difetto, si intendono della durata di due anni;
d) approva tutte le iniziative operative proposte dal Consiglio Direttivo;
e)assume ogni altra deliberazione in materia di interesse professionale;
f) delibera l’esclusione e la riammissione dei Soci;
g) approva annualmente il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione con il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la distribuzione o la desti-nazione siano imposte dalla legge;
h) delibera il versamento di contribuzioni integrative;
i)delibera lo scioglimento dell’Associazione e determina la destinazione del patrimonio sociale che, comunque dovrà essere devoluto soltanto ad associazione o ente con le fi-nalità analoghe, a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 662/96.
Le eventuali modifiche allo Statuto dovranno essere approvate dall’Assemblea Straor-dinaria con la presenza del 50%(cinquanta percento) + 1(uno) degli aventi diritto al voto e con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.
Art. 13) Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente della O.F.E , è l’organo esecutivo dell’Associazione cui competono le seguenti attribuzioni:
a) delibera l’ammissione dei soci;
b) cura la tenuta dell’Albo Professionale e ne provvede all’aggiornamento;
c) determina l’ammontare della quota associativa, del contributo integrativo e sullo sta-to di morosità del socio;
d) delibera la convocazione dell’Assemblea;
e) cura l’esecuzione delle delibere assembleari;
f) vigila sull’osservanza del Codice di Autodisciplina e di tutte le altre disposizioni emanate dall’assemblea in materia di interesse professionale;
g) provvede alla determinazione e all’aggiornamento delle tariffe;
h) predispone il programma operativo e approva il rendiconto dell’Associazione, con-suntivo e preventivo, redatto dal Tesoriere, da sottoporre annualmente all’approvazione dell’Assemblea;
i) cura la gestione finanziaria e amministrativa dell’Associazione in conformità dei fini statutari,
j) interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli associati e terzi.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di Membri compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), elegge al suo interno il Vice - Presidente dell’Associazione, il Segretario Generale e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo deve essere composto con una maggioranza di soci istruttori (COI). Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, provvedendo alla predisposizione o esecuzione di tutti gli atti di organizzazione e gestione di cui abbia ricevuto incarico dal Presidente.
Il Tesoriere:
a) è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione con la redazione delle opportune annotazioni sui Libri Contabili previsti dalla legge;
b) ha la responsabilità della gestione di cassa amministrativa, contabile, fiscale;
c) redige il rendiconto, a consuntivo e a preventivo, predisponendo per il Consiglio il bilancio economico e finanziario, aggiungendovi eventualmente, in allegato, un succinto commento di carattere tecnico e finanziario;
d) può delegare in parte i propri poteri ad altri Consiglieri e nominare Procuratori speciali per singoli atti rientranti nelle proprie funzioni.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire nuove strutture organizzative e può conferi-re ulteriori deleghe ed incarichi. Il singolo Consigliere adempie ad impegni e obblighi sociali decisi dal Consiglio stesso.
Art. 14) Convocazioni e delibere del Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato da parte del Presidente in via ordinaria o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, con comunicazione effettuata ai Consiglieri almeno una settimana prima della data fissata. Nella convocazione devono essere indi-cati il luogo, il giorno, e l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell’Associazione, o da persona da lui indicata, e nomina un Segretario, che provvederà alla redazione del verbale sul Libro verbali del Consiglio Direttivo.
Il Consigliere che non partecipa a più di tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dalla carica con una votazione a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio Direttivo
Art. 15) Il Presidente dell’Associazione
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, ne stabilisce l’ordine del giorno e ne firma le delibere.
In caso di assenza e con sua delega, la rappresentanza dell’associazione va al Vice - Presidente.
Il Presidente assume provvedimenti d’urgenza relativi all’esecuzione di atti normativi e amministrativi, salva successiva ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare uno o più Membri del Consiglio Direttivo a svolgere le at-tribuzioni che gli competono
Art. 16) Il Collegio dei Probiviri
Il collegio dei Probiviri garantisce che lo spirito di collaborazione, moralità, ricerca e rigore professionale sia presente in tutte le attività della Federazione. Interviene, su concorde richiesta degli interessati, nella composizione delle controversie insorgenti tra gli Associati. Istruisce, su segnalazione del Consiglio Direttivo o di altro Socio, procedimenti disciplinari a carico dei Soci che agissero in modo non conforme alle norme e allo spirito statutario. In caso di recidiva ne propone l’espulsione all’Assemblea. Il Col-legio dei Probiviri è composto da 3 Soci eletti dall’Assemblea
Art. 17) Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la sorveglianza sull’andamento amministrativo dell’Associazione e ne verifica i bilanci relazionando l’Assemblea. Esso è composto da un massimo di 3 membri eletti dall’Assemblea.
Art. 18) Scadenza degli esercizi sociali
Gli esercizi sociali scadono il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 19) Bilancio
Il Tesoriere redige un rendiconto annuale a riassunto delle vicende economiche e fi-nanziarie dell’Associazione quale strumento di trasparenza e di controllo dell’intera ge-stione economica e finanziaria. Il rendiconto sarà costituito da un bilancio strutturato in stato patrimoniale e conto e-conomico nel rispetto del criterio di competenza, secondo i principi di buona tecnica contabile, corredato da una succinta relazione illustrativa di carattere tecnico e finanziario e, comunque nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla legge. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, non-ché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
Art. 20) Patrimonio
Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai proventi delle quote associative e delle contribuzioni integrative, delle erogazioni fatte a qualsiasi titolo in favore dell’Associazione e dai beni acquistati con tali somme. La quota o il contributo associa-tivo è intrasmissibile e non è rivalutabile
Art.21) Durata dell’Associazione
La durata della Federazione è stabilita in 50 (cinquanta) anni prorogabili.
Art. 22) Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione, la nomina del liquidatore e la destinazione del pa-trimonio sociale nel rispetto dei fini dell’Associazione verranno deliberati dall’Assemblea straordinaria con la maggioranza qualificata prevista dall’art. 22 Cod. Civ., con obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 legge 662/96.
Art. 23) Clausola finale.
Per tutto ciò che, relativamente al funzionamento dell’Associazione non e’ codificato nel presente Statuto provvederanno il Regolamento, il Codice di Autodisciplina e le leggi vigenti in materia.
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